LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/12/2003
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 66
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 150 della legge regionale 2/2002 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione.>>.

2. Le domande di iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di cui all'articolo 150 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, devono essere presentate entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.