LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/12/2003
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 65
1.
Il comma 3 dell'articolo 147 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 147, comma 3, della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 2.2.64.1.43 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9323 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.