LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14

Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/2003
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Interventi nei settori produttivi)
1. 
( ABROGATO )
(6)
2. 
( ABROGATO )
(7)
3. Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di complessivi 2.068.845,52 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6890 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; detto importo corrisponde al 50 per cento delle somme accertate e riscosse al 31 maggio 2003 sulle unità previsionali di base 3.2.519, 3.7.556, 3.2.1150 e 3.2.1160 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento rispettivamente ai capitoli 752, 1160, 1179 e 1183 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. In attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 (Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, la Regione istituisce gli albi dei vigneti a denominazione di origine e gli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica; i requisiti per la loro istituzione, nonché per l'aggiornamento sono fissati in apposito regolamento da emanarsi entro e non oltre novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in armonia con quanto previsto nell'Accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione apposite convenzioni a titolo oneroso per l'affidamento delle attività connesse all'attivazione, alla gestione e all'aggiornamento degli Albi e degli elenchi di cui al comma 4. Il compenso alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è calcolato in misura proporzionale al numero delle imprese rispettivamente iscritte negli Albi e negli elenchi medesimi.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.61.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la cui denominazione è rettificata in <<Interventi di parte corrente realizzati tramite le C.C.I.A.A.>>, con riferimento al capitolo 7136 (2.1.158.2.10.10), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali - con la denominazione <<Contributi alle C.C.I.A.A. per la tenuta degli albi dei vigneti a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica>>.
7. Il titolo della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze relative alle epizoozie e alle fitopatie in agricoltura e prime norme di applicazione per l'emergenza B.S.E.), è sostituito dal seguente: <<Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura>>.
8. All'articolo 1 della legge regionale 22/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Istituzione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura>>;
b) al comma 1 le parole: <<fitosanitarie e delle epizoozie>> sono soppresse;
c) al comma 2 dopo le parole: <<eradicazione della malattia>> è inserito il seguente periodo: <<; possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM)>>;
d) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: <<dei raccolti e delle colture>> sono aggiunte le seguenti: <<comprese quelle disposte dalle autorità competenti in caso di pericolo per la salute pubblica>>;
e) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: <<autorità competenti>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché la compensazione dei danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali>>;
f) al comma 6 le parole: <<fitosanitarie e delle epizoozie>> sono soppresse;
g) al comma 7 le parole: <<Il Direttore regionale dell'agricoltura è l'amministratore del Fondo a cui spettano emettere gli ordinativi di pagamento. In sua assenza o impedimento, possono essere delegati il dirigente del Servizio delle produzioni animali per quanto attiene agli interventi per le epizoozie, ovvero il dirigente del Servizio delle produzioni vegetali per quanto attiene agli interventi per le fitopatie.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca, o suo delegato, è l'amministratore del Fondo a cui spetta emettere gli ordinativi di pagamento.>>;
h) al comma 11 le parole: <<Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fondo regionale per le emergenze in agricoltura>> in entrambe le denominazioni.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 22/2002, come modificato dal comma 8, lettere c), d), ed e) fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. In relazione al disposto di cui al comma 8, lettera b), nella denominazione dei citati unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, le parole <<fitosanitarie e delle epizoozie>> sono soppresse.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a implementare di 530.631,04 euro la dotazione finanziaria del Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per le finalità previste dall'articolo 11, primo comma, numeri 4), 5), 7), 8) e 9), della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), e successive modifiche.
12. Con apposito regolamento sono stabiliti criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti in materia di pesca e di acquacoltura erogabili ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 80/1982.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 530.631,04 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6262 (2.1.253.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell'acquacoltura - con la denominazione <<Contributi al Fondo di rotazione regionale nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982>>, a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 41/1982.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese con unità tecnico economica situata nella regione, iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci, contributi nella misura del 40 per cento della spesa ammissibile a seguito della compiuta istruttoria delle domande, per interventi strutturali finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali negli impianti di piscicoltura intensiva.
15. Con apposito regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 14.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di complessivi 733.122,86 euro a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 21 maggio 1998, n. 164 (Misure in materia di pesca e di acquacoltura):
a) per 268.683,50 euro con riferimento al capitolo 6263 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico con la denominazione <<Contributi alle imprese che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci>>;
b) per 464.439,36 euro con riferimento al capitolo 6264 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico con la denominazione <<Contributi alle imprese che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci - Reiscrizione fondi statali>>.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a domanda delle associazioni professionali di categoria, degli enti e istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale, contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile per studi nel settore dell'acquacoltura in acqua dolce riconducibile alle seguenti tipologie:
a) potenziamento della ricerca biotecnologica al fine di accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini ovvero la diffusione di pratiche di vaccinazione su vasta scala;
b) iniziative finalizzate alla diffusione dei sistemi di produzione innovativi che prevedano l'applicazione di biotecnologie mirate all'eradicazione e/o il contenimento di patologie negli impianti di allevamento;
c) progetti di ricerche conoscitive sulle disponibilità di farmaci innovativi sul mercato internazionale al fine di avviare, sul mercato nazionale, processi di omologazione degli stessi.
18. Con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità delle contribuzioni di cui al comma 17.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.1.2003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 6260 (2.1.162.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell'acquacoltura - con la denominazione <<Contributi ad associazioni professionali di categoria, enti e istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale per studi nel settore dell'acquacoltura in acqua dolce>>, a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 164/1998.
20. 
( ABROGATO )
(8)
21. 
( ABROGATO )
(9)
22. 
( ABROGATO )
23. All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 13 e 22 per complessivi 760.374,05 euro per l'anno 2003 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 6257 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 16 e 19 per complessivi 793.122,86 euro per l'anno 2003 si fa fronte mediante storno dall'unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai capitoli 6258 e 6259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per 328.683,50 euro e rispettivamente per 464.439,36 euro, intendendosi conseguentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. La somma di 328.683,50 euro corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 16/RAG del 19 febbraio 2003.
25. I finanziamenti concessi ed erogati all'ERSA nel corso dell'esercizio 2002 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11, pari all'importo di 154.937,07 euro sono confermati per le finalità di cui alla medesima legge regionale e previo programma di intervento ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 11/2002.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, previo esperimento di gara europea, la realizzazione del <<Progetto generale per la promozione integrata del sistema economico regionale>>.
27. Il bando relativo alla gara di cui al comma 26 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando chiarisce dettagliatamente gli obiettivi del programma di cui al comma 26; in ogni caso il capitolato deve indicare dettagliatamente le strategie, i metodi, gli strumenti e lo sviluppo del piano presentato.
28. Per le finalità di cui al comma 26 è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9253 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 64 - Servizio della promozione e della statistica - con la denominazione <<Finanziamento per la realizzazione del progetto generale per la promozione integrata del sistema economico regionale>>.
29. Le risorse non utilizzate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a conclusione dei bandi emessi per i fini di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico), sono destinate per le finalità di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).
30. Le risorse di cui al comma 29, quantificate in 11.891.420,10 euro, sono allocate - nello stato di previsione della spesa dei predetti bilanci e documento tecnico ad essi allegato - con il comma 28 sul capitolo 9253, riferito all'unità previsionale di base 14.3.64.2.1302 e con il comma 46 (tabella F) sui capitoli 9263, 9195 e 9252, 9189, 9272 e 9428, riferiti rispettivamente alle unità previsionali di base 14.4.64.2.1305, 14.3.64.1.1300, 14.3.64.1.1301, 14.4.64.2.1305 e 14.3.64.1.1306, a fronte dello storno di pari importo complessivo disposto con il medesimo comma 46 (tabella F) a carico del capitolo 9282, riferito all'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 del medesimo stato di previsione della spesa.
31. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 12, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), a titolo di cofinanziamento regionale dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), per gli anni 2001 e 2002, è autorizzata la spesa complessiva di 127.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 9313.
32. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 83, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e alle risultanze all'1 marzo 2003 della gestione commissariale approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 172, commi 2 e 3, della legge regionale 2/2002, come integrato dall'articolo 7, comma 83, della legge regionale 1/2003, per far fronte alle spese derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Azienda regionale per la promozione turistica, è autorizzata la spesa di 2.550.620,35 euro a carico dell'unità previsionale di base 14.3.64.1.1309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9344 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il capitolo 9344 è inserito nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di 2.075.000 euro al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui, per la copertura dei quali è stato istituito un limite di impegno decennale di 300.000 euro annui con l'articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, per le finalità di cui all'articolo 144, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995), e successive modifiche. La concessione di garanzia è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore al commercio, al turismo e al terziario di concerto con l'Assessore alle finanze.
34. La domanda per la concessione della garanzia di cui al comma 33 è corredata:
a) della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Promotur SpA con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;
b) dell'attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur SpA dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.
35. L'eventuale onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 33 fa carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. Al comma 84 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2003 dopo la parola <<spiagge>> sono inserite le parole <<, anche attraverso la realizzazione di opere e impianti di difesa delle stesse,>>.
37. In relazione al disposto di cui al comma 36, nell'ambito dell'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la denominazione del capitolo 9324 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: dopo la parola <<spiagge>> sono inserite le parole <<, anche attraverso la realizzazione di opere e impianti di difesa delle stesse,>>.
38. È autorizzato il rimborso anticipato, per complessivi 5.164.568,99 euro, di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, acquistate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2 (Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi) della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, con scadenza originaria 31 dicembre 2006.
39. Le risorse rinvenienti dal rimborso anticipato di cui al comma 38 sono destinate direttamente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l'erogazione di contributi in conto interessi in forma attualizzata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 23/2002.
40. 
( ABROGATO )
(2)
41. 
( ABROGATO )
(3)
42. Ai sensi dell'articolo 6, comma 37, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di 190.339,66 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 15.2.62.2.3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8203 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2003, in relazione all'accertamento per pari importo degli interessi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26 (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1994-1996), maturati al 31 dicembre 2002 e riversati alla Regione ai sensi del medesimo articolo, iscritti, con l'articolo 1, comma 2, Tabella A1, sull'unità previsionale di base 4.3.850 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1462 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. Gli interessi attivi maturati sulle somme pagate dall'Amministrazione regionale ai gruppi di azione locale dell'iniziativa comunitaria Leader + o ai loro capifila amministrativi e finanziari, al netto degli oneri per interessi passivi e spese bancarie, sono trasferiti dai percettori alla Regione entro il 30 aprile di ciascun anno, nell'ammontare maturato al 31 dicembre dell'anno precedente e affluiscono sull'unità previsionale di base 4.3.1056, che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 al Titolo IV - categoria 4.3 - con la denominazione <<Recupero di interessi - programma Leader +>> con riferimento al capitolo 713 (4.3.6) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione <<Recupero dai gruppi di azione locale degli interessi maturati su somme messe a loro disposizione ai fini dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria Leader +>>.
44. Le somme introitate ai sensi del comma 43 sono destinate al finanziamento di interventi aggiuntivi all'asse 1 del piano finanziario del programma Leader + regionale e confluiscono sull'unità previsionale di base 15.2.14.2.3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1071 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. La Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA - Artigiancassa è autorizzata a destinare per le finalità di cui alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 51 (Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane. Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30. Concessione contributo straordinario all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato), secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, l'importo complessivo di 1.416.000 euro, già alla stessa erogati nella misura di 1.340.300 euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828), e nella misura di 75.700 euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, quinto comma, della legge regionale 70/1983, per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 (Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici), e rispettivamente ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge regionale 70/1983, e non utilizzati per tali finalità all'entrata in vigore della presente legge.
46. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Parole sostituite al comma 39 da art. 46, comma 1, L. R. 18/2003
2Comma 40 abrogato da art. 46, comma 2, L. R. 18/2003
3Comma 41 abrogato da art. 46, comma 2, L. R. 18/2003
4Integrata la disciplina del comma 26 da art. 6, comma 67, L. R. 1/2004
5Comma 5 sostituito da art. 6, comma 45, L. R. 22/2007
6Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8Comma 20 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Comma 21 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10Comma 22 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010