LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/2003
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.01 - Consiglio regionale

Art. 18
 (Decorrenza di norme)
1. Per i componenti della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al Capo II trova applicazione a decorrere dai provvedimenti di proclamazione, nomina o elezione.
2. Le indennità aggiuntive di cui all'articolo 3 della legge regionale 21/1981 vengono adeguate, nei termini percentuali ivi previsti, alle indennità di carica di cui alla presente legge a decorrere dall'1 luglio 2003.
3. Le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 17 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2004.