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Indice:
L.R. n. 12/2003
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
CAPO II
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
CAPO III
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
CAPO IV
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
CAPO V
Art. 24
Leggi regionali
Legge regionale
30 aprile 2003
, n.
12
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 05/05/2003, N. 003
Data di entrata in vigore:
05/05/2003
Allegati:
Allegato
Materia:
170.04
-
Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 7
(Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali e in materia di funzionamento dei gruppi consiliari)
1.
All'articolo 11, commi 1 e 5, della
legge regionale 13 settembre 1995, n. 38
(Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla
legge regionale 9 settembre 1964, n. 2
), le parole <<trenta mesi>> sono sostituite dalle parole <<quindici mesi>>.
2.
Le disposizioni dell'
articolo 11 della legge regionale 38/1995
, come modificato dal comma 1, non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
3.
L'
articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52
(Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
1.
Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato il personale entro i seguenti limiti:
a)
una unità di categoria D o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;
b)
due unità di categoria D o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri o tre unità con la medesima categoria per i gruppi con più di quindici consiglieri;
c)
una unità di categoria C o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
d)
una unità di categoria C o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
e)
una ulteriore unità di categoria C o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate <<resti>> nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.
2.
Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).
3.
Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.>>.
4.
Le disposizioni di cui all'
articolo 4 della legge regionale 52/1980
, come modificato dal comma 3, trovano applicazione a decorrere dall'1 luglio 2003.
5.
( ABROGATO )
(1)
6.
( ABROGATO )
(2)
7.
( ABROGATO )
(3)
Note:
1
Comma 5 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, L.R. 52/1980, a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
2
Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 54/1973.
3
Comma 7 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 54/1973.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative