LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/2003
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 (Disposizioni in materia di cultura e di lingue regionali e minoritarie)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Gli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), già abrogati per gli effetti del comma 68 dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2002, rivivono nel testo previgente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli ripristinati dal comma 2 si applicano fino alla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'organismo previsto dal comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2002.
4. È fatta salva, a tutti gli effetti, l'attività svolta fino alla data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane, ai sensi della legge regionale 15/1996 e successive modificazioni.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 49, comma 1, lettera r), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.