Art. 16
(Disposizioni modificative in materia di viabilità e trasporti)
2. Gli articoli 1, 2, 5 e 6 della
legge regionale 23 luglio 1990, n. 30 (Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone), sono abrogati.
4. All'
articolo 2, primo comma, della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti), le parole <<enti, compresi i Comuni e i loro Consorzi, società, associazioni, istituzioni e ditte private>> sono sostituite dalle parole <<enti pubblici, compresi i Comuni e loro Consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro>>.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 4, comma 136, L. R. 1/2004 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 72/1979, a decorrere dall'1/5/2004.
2Comma 1 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
3Comma 5 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 22/1985.
4Comma 6 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 22/1985.
5Comma 7 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 22/1985.