Art. 16
(Disposizioni modificative in materia di viabilità e trasporti)
2. Gli articoli 1, 2, 5 e 6 della
legge regionale 23 luglio 1990, n. 30 (Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone), sono abrogati.
4. All'
articolo 2, primo comma, della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti), le parole <<enti, compresi i Comuni e i loro Consorzi, società, associazioni, istituzioni e ditte private>> sono sostituite dalle parole <<enti pubblici, compresi i Comuni e loro Consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro>>.
6. In relazione al disposto di cui al comma 5, nell'unità previsionale di base 6.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 la denominazione del capitolo 3671 è sostituita dalla seguente: <<Spese per la progettazione, la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale - ricorso al mercato finanziario>>.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'
articolo 10 della legge regionale 22/1985, come sostituito dal comma 5, fanno carico alla unità previsionale di base 6.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 3671 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 4, comma 136, L. R. 1/2004 , a decorrere dall'1 maggio 2004.
2Comma 1 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
3Comma 5 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007