LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 aprile 2003, n. 10

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/05/2003
Allegati:
Materia:
450.01 - Caccia
450.03 - Fauna

Art. 17
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui al comma 1 ter dell'articolo 36 della legge regionale 30/1999, come aggiunto dall'articolo 14, comma 16, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 11.6.23.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3162 (1.1.162.2.08.14) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - Servizio per la conservazione della fauna e della caccia - con la denominazione <<Contributi alle riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il presidente pro tempore del distretto venatorio per le spese di segreteria del distretto>> e con lo stanziamento complessivo di 120.000 euro, suddiviso in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005.
2. All'onere complessivo di 120.000 euro derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.6.23.1.950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4258 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per gli anni dal 2003 al 2005, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
3. Per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale 34/1981, come modificato dall'articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 52.000 euro, suddivisa in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.1.1212, che si istituisce a decorrere dall'anno 2003 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.5 - Rubrica n. 23 - spese correnti - con la denominazione <<Contributi per iniziative in materia di fauna selvatica e flora spontanea>>, con riferimento al capitolo 2829 (1.1.152.2.08.11) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - con la denominazione <<Contributi a favore di Province, Comuni, altri enti pubblici ed associazioni culturali per la valorizzazione, la salvaguardia e la divulgazione delle conoscenze relative alla fauna minore e alla flora>> e con lo stanziamento complessivo di 52.000 euro, suddiviso in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
4. All'onere complessivo di 52.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 4.5.23.1.1790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2972 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per gli anni 2003 e 2004, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.