LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/02/2003
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
450.01 - Caccia
220.03 - Artigianato

Art. 2
 (Piano straordinario di interventi a favore delle aree alluvionate del Friuli Venezia Giulia)
1. Al fine di intervenire a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio regionale nel mese di novembre dell'anno 2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, all'interno del Fondo regionale per la protezione civile istituito dall'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), una sezione con evidenza contabile separata denominata <<Fondo regionale per la protezione civile - Sezione per gli interventi a favore delle aree alluvionate>>.
2. La sezione del Fondo regionale per la protezione civile istituita dal comma 1 è amministrata dall'Assessore regionale alla protezione civile.
3. A carico della sezione del Fondo regionale per la protezione civile istituita dal comma 1 sono posti gli oneri relativi alla concessione dei contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissati con decreto del Presidente della Regione.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la difesa del suolo e per il ripristino del demanio idrico, delle infrastrutture e degli edifici danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio regionale nel mese di novembre dell'anno 2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) realizzare interventi con finalità preventiva di difesa del suolo e di ripristino del demanio idrico nelle aree regionali interessate dagli eventi alluvionali;
b) concedere contributi in conto capitale finalizzati al ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate ed alla riparazione dei danni subiti dagli edifici pubblici, ubicati nelle aree regionali interessate dagli eventi alluvionali.
(1)
6. Gli interventi di cui al comma 5, lettera a), sono attuati dalla Direzione regionale per la protezione civile sulla base di un programma di interventi approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione d'intesa con l'Assessore regionale all'ambiente ed alla protezione civile.
7. Possono beneficiare dei contributi in conto capitale di cui al comma 5, lettera b), i soggetti pubblici che realizzino interventi di ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate e di riparazione dei danni subiti dagli edifici pubblici.
8. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 5, lettera b), sono presentate alla Direzione regionale per la protezione civile, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8 bis. Le domande di contributo già presentate alla Direzione regionale della protezione civile dai privati ai sensi del comma 5, lettera b), sono trasmesse dalla stessa Direzione ai Comuni competenti per l'istruttoria, nell'ambito del procedimento avviato ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 8/DRPC/2003 del 13 gennaio 2003, pubblicato nel BUR n. 5 del 29 gennaio 2003. Le domande sono istruite dai Comuni, anche se pervenute ai Comuni stessi oltre il termine previsto dallo stesso decreto del Presidente della Regione.
9. Gli interventi di cui al comma 5, lettere a) e b), sono attuati secondo le modalità di cui alla legge regionale 64/1986.
10. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le ordinanze ministeriali adottate, ai sensi dell'articolo 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), con riferimento agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002.
11. 
( ABROGATO )
(6)
12. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro, suddivisa in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004 e 30 milioni di euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 17, comma 1, L. R. 12/2003
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 17, comma 1, L. R. 12/2003
3Parole soppresse al comma 7 da art. 17, comma 1, L. R. 12/2003
4Comma 8 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 12/2003
5Comma 10 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 12/2003
6Comma 11 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 12/2003