Art. 6
(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
1. Ai soli effetti promozionali e di visibilità dell'evento, è istituito il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale, nazionale e regionale, di seguito denominato Calendario.
2. Il Calendario è costituito da una pagina web pubblicata sul sito istituzionale della Regione ed è periodicamente aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia fieristica.
3.
Nel Calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:
a) la denominazione;
b) la tipologia e la qualifica;
c) il luogo e il periodo di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati.
d bis) gli estremi del decreto di prima attribuzione della qualifica alla manifestazione fieristica;
d ter) ogni altra informazione, anche di carattere generale, che l'Amministrazione ritenga utile al fine di promuovere le attività economiche e produttive regionali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 4/2005
2Comma 2 sostituito da art. 28, comma 4, lettera a), L. R. 6/2019
3Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 28, comma 4, lettera b), L. R. 6/2019
4Lettera d ter) del comma 3 aggiunta da art. 28, comma 4, lettera b), L. R. 6/2019