Art. 21
(Disciplina del referendum consultivo facoltativo)
1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, ovvero, su proposta della Giunta regionale, prima dell'emanazione di provvedimenti di competenza della stessa, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.
2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina l'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.
3. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, da parte della Presidenza del Consiglio regionale.
3 bis. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il Presidente della Regione ordina la pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 15/2018