Art. 24
1. La proposta di legge di cui agli articoli 22 e 23 deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9.
2. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.
3. I fogli di cui al comma 2 devono riprodurre a stampa il testo della proposta di legge ed essere presentati, a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, o indicati ai sensi dell’articolo 22, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.
4. Qualora il foglio non sia sufficiente a contenere il testo della proposta, una parte dello stesso può essere riprodotto in fogli allegati e il foglio riportante le firme deve contenere la dichiarazione che il sottoscrittore ne ha preso visione.
5. La proposta di legge non può essere presentata su modelli vidimati da oltre cinque mesi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 14/2014
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 19, comma 1, L. R. 15/2018