Art. 23
(Referendum propositivo)
1. Gli elettori titolari dell’iniziativa del referendum abrogativo possono, con le modalità e i limiti previsti nel capo II, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare ai sensi del presente articolo.
2. Per i controlli sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 11. Decorsi otto mesi dalla data della deliberazione della Commissione di cui all'articolo 4 bis, che accerta la regolarità della richiesta degli elettori, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.
3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 14/2014
2Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 14/2014
3Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
4Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
5Comma 3 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018