Art. 10
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Sino alla trasformazione degli enti fieristici ai sensi dell'articolo 8, le funzioni di controllo e vigilanza sugli atti dei medesimi sono esercitate dalla Giunta regionale.
2. Sono soggette all'approvazione le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e conto consuntivo, nonché la stipulazione di mutui.
3. Entro quindici giorni dall'adozione, gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, che ne cura l'istruttoria. Il controllo viene eseguito entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto.
4. Possono essere richiesti ulteriori elementi istruttori; in tale caso il termine di cui al comma 3 è sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni.
5. I procedimenti concernenti la qualificazione, nonché l'autorizzazione a svolgere manifestazioni fieristiche, in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina previgente.