LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/03/2002
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 11
 (Modalità per il riconoscimento)
1. Ai fini del riconoscimento della funzione di cui all'articolo 10, gli enti, associazioni e istituzioni interessati presentano domanda alla struttura di cui all'articolo 16, corredata della documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale, relativa alla formale costituzione, all'attività svolta negli ultimi cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati, nonché alla struttura organizzativa. La struttura ricevente dispone specifici accertamenti in ordine alla documentazione prodotta.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.