LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/03/2002
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 6
 (Sostegno agli enti di cui all'articolo 10)
1. L'Amministrazione regionale provvede al riparto delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), come determinate annualmente dalla legge di stabilità regionale, per le finalità definite all'articolo 5.
2. Gli obiettivi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, le spese ammissibili, ivi comprese le spese istituzionali e di funzionamento, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con regolamento nel quale si stabiliscono altresì i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari. Il regolamento è approvato, in sede di prima approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura.
3. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a bis), sono ripartite sulla base di bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, i quali stabiliscono le spese ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, mediante il fondo di cui all'articolo 5.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Per il triennio 2003-2005, le procedure di cui al presente articolo sono concluse entro il 31 marzo 2003 con l'approvazione del piano triennale, come previsto dall'articolo 19, comma 2.
3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 11, L. R. 14/2003
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
5Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
6Derogata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
7Comma 1 sostituito da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
8Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 54, lettera b), numero 2), L. R. 17/2008
9Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 7, comma 56, L. R. 17/2008
10Comma 1 sostituito da art. 7, comma 54, lettera b), numero 1), L. R. 17/2008
11Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 38, L. R. 24/2009
12Comma 1 sostituito da art. 1, comma 27, lettera a), L. R. 7/2015
13Comma 3 abrogato da art. 1, comma 27, lettera b), L. R. 7/2015
14Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 27, lettera c), L. R. 7/2015
15Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera c), L. R. 24/2016
16Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 92, lettera b), L. R. 31/2017
17Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 12/2018
18Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 1, comma 19, L. R. 12/2018