Art. 12
(Rappresentanza e collegamento dei corregionali nel mondo)
1. Per rafforzare i legami con la comunità regionale e per valorizzare la presenza dei corregionali in aree geografiche a forte presenza degli stessi, la Regione riconosce funzioni di rappresentanza e collegamento a singole persone che hanno maturato particolari esperienze nel settore economico, sociale o culturale, oppure a organismi formati da una pluralità delle stesse.
2. Ai soggetti riconosciuti possono essere attribuite funzioni consultive relative all'area geografica di riferimento e l'attuazione, in qualità di partner locali, di azioni di sviluppo e di cooperazione internazionale, qualora costituiti in forma giuridica adeguata, secondo la legislazione vigente nel Paese di appartenenza.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con regolamento, stabilisce i criteri, le modalità e le procedure di riconoscimento dei soggetti di cui al comma 1. Agli stessi possono partecipare anche soggetti diversi da quelli espressione dei corregionali, purché con finalità affini alle funzioni di cui al comma 2.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.