Art. 10
(Riconoscimento della funzione di interesse regionale)
1.Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale riconosce la funzione d'interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede nel Friuli Venezia Giulia, che operano con carattere di continuità da almeno cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati.
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 16, L. R. 1/2003
3Comma 1 sostituito da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
4Comma 2 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
5Comma 3 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
6Comma 4 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 33/2015
8Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 3, lettera d), L. R. 24/2016
9Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 92, lettera c), L. R. 31/2017
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 5/2020