LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34

Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/2003
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 3
 (Telecineoperatori del Centro Produzioni Televisive)
1. I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all'Ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), Albo dei professionisti, e siano assegnati all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni (Centro Produzioni Televisive) da almeno tre anni, svolgendo attività di telecineoperatore, hanno facoltà di richiedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assunzione a contratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico.
2. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, i dipendenti assunti a contratto ai sensi del comma 1 vengono iscritti all'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani "Giovanni Amendola", come previsto dall'articolo 167 della legge regionale 53/1981.
3. L'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsti dal contratto nazionale del lavoro giornalistico ai dipendenti di cui al comma 1 avviene secondo le seguenti equiparazioni:
a) Categoria D: caposervizio;
b) Categoria C: redattore ordinario.

4. Al personale assunto ai sensi del comma 1, è riconosciuta una posizione giuridica ed economica corrispondente a quella del personale giornalistico di pari qualifica, in possesso di un'anzianità di tre anni; detto riconoscimento non comporta la corresponsione di alcun importo a titolo di arretrato da parte della Regione.
5. In relazione alle assunzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del personale con contratto di lavoro giornalistico.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 4 fanno carico alle seguenti unità previsioni di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.