LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34

Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/2003
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 (Modifiche alla legge regionale 18/1996)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. All'articolo 40, comma 1, della legge regionale 18/1996, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
<<c bis) dispensa dal servizio.>>.

3. All'articolo 43 della legge regionale 18/1996, i commi 2 e 5 sono abrogati.
4.
Dopo l'articolo 43 della legge regionale 18/1996, è inserito il seguente:
<<Art. 43 bis
 (Dispensa dal servizio)
1. In caso di accertata assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualunque proficuo lavoro, il dipendente è dispensato dal servizio secondo la disciplina previdenziale prevista dall'Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica (INPDAP) - Casse pensioni dipendenti degli enti locali (CPDEL).>>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 54, comma 1, lettera tt), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.