Art. 32
(Successione alla Comunità montana del Carso da parte delle Province)
1. A partire dall'1 aprile 2003, ai sensi dell'articolo 6, le Province di Gorizia e Trieste esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 5.
2. Le Province di Gorizia e di Trieste subentrano alla Comunità montana del Carso nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi e patrimoniali, ivi compresi i rapporti di impiego, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, e stabiliscono d'intesa l'assegnazione del personale e la suddivisione delle risorse non frazionabili.
3. Il personale assunto dalla Comunità montana del Carso in applicazione dell'
articolo 55, comma 8, della legge regionale 42/1996, e trasferito alle Province di Gorizia e di Trieste ai sensi del comma 2, è comandato dalle rispettive Amministrazioni provinciali presso i Comuni gestori, in forma singola o associata, delle riserve.
4. Il comando di cui al comma 3 è attuato sulla base di apposite intese, anche con riferimento agli oneri finanziari, fra Comuni interessati, Province e Amministrazione regionale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.