LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 47
 (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13/2001, riguardante il Servizio scolastico)
1.
Il comma 2, dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:
<<2. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.>>.

2. Il comma 3, dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2003.
3.
Il comma 4, dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:
<<4. Alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo, con priorità agli insegnanti che trasferiscono la propria residenza nei comuni compresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla Giunta regionale si provvede mediante adozione di apposito regolamento ai sensi della legge regionale 7/2000.>>.