LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 45
 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13/2001, riguardante i trasporti pubblici)
1.
Il comma 4, dell'articolo 15, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:
<<4. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.>>.

2. Il comma 5, dell'articolo 15, della legge regionale 13/2001, come modificato dall'articolo 4, comma 29, della legge regionale 3/2002, è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2003.