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Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 4
 (Comprensori montani)
1. I Comprensori montani sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.
2. Nelle zone omogenee dell'allegato A sono istituiti i seguenti Comprensori montani:
a) il Comprensorio montano della Carnia, corrispondente alla zona omogenea della Carnia;
b) il Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, corrispondente alla zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
c) il Comprensorio montano del Pordenonese, corrispondente alla zona omogenea del Pordenonese.
d) il Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio, corrispondente alla zona omogenea del Torre, Natisone e Collio.

3. Qualora, in relazione a consultazioni referendarie indette ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), venga istituita una nuova Provincia il cui territorio comprenda zone omogenee di cui al comma 2, i relativi Comprensori montani sono soppressi dalla legge istitutiva della nuova Provincia e le loro funzioni sono trasferite alla Provincia medesima.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.