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Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 30
 (Successione alle Comunità montane da parte dei Comprensori montani)
1. I Comprensori montani, a partire dall'1 aprile 2003, esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 5.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, ai Comprensori montani è trasferito il personale in servizio alla data del 31 marzo 2003 presso le Comunità montane comprese nel loro ambito territoriale.
3. I Comprensori montani subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse Comunità montane comprese nel loro territorio. I procedimenti in corso alla data del 31 marzo 2003, già di competenza delle Comunità montane, sono conclusi dai Comprensori montani.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.