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Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2002
Allegati:
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 15
 (Presidente)
1. Il Presidente dei Comprensori montani rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i suoi componenti.
3. Il Presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, alla Giunta o ai dirigenti dell'ente.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comprensorio presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Presidente esercita altresì le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta, il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.