LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.02 - Tributi
130.01 - Comuni e Province
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.00 - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
210.01 - Agricoltura

Art. 8
 (Interventi nei settori produttivi)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba un contributo straordinario anticipato a sostegno degli oneri per il personale dipendente e per le spese ordinarie di gestione.
4. Per la concessione del contributo la Fondazione presenta specifica domanda alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, Servizio per la finanza locale, corredata di bilancio consultivo chiuso alla data di presentazione della domanda e di bilancio preventivo dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda.
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.43.2.1295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5279 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Provincia di Pordenone per l'erogazione di contributi ai Comuni di Azzano Decimo, Cordenons e San Quirino al fine di consentire la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture pubbliche destinate alla macellazione e lavorazione delle carni e operanti nell'ambito di un progetto sulla certificazione della filiera "qualità carni".
10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di 759.000 euro, suddivisa in ragione di 253.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.2.422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6282 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. A fronte delle assegnazioni disposte dallo Stato in forma attualizzata ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 27 marzo 2001, n. 122, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il concorso nel pagamento degli interessi e contributi annui costanti sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e ricadenti nelle zone delimitate con decreti emessi dal Ministero per le politiche agricole e forestali, per la ricostituzione dei capitali di conduzione.
12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzato il limite di impegno quinquennale di 23.240,56 euro annui a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di 69.721,68 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 11.4.61.2.385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7113 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
13. 
( ABROGATO )
14. A fronte delle assegnazioni statali disposte dallo Stato in forma attualizzata ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 122/2001, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d) e f), della legge 185/1992, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, a favore di aziende agricole singole e associate, cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli, colpite da eventi calamitosi e ricadenti nelle zone delimitate con decreti emessi dal Ministero per le politiche agricole e forestali.
15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno quinquennale di 11.671,93 euro annui a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di 35.015,79 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 11.4.61.2.385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7114 e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2005 e 2006 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
16. 
( ABROGATO )
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Università degli studi di Udine per lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione a fronte di programmi volti a superare la situazione di grave e persistente declino delle risorse genetiche animali e vegetali presenti nel territorio regionale.
18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6852 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. Al fine di dare attuazione al programma nazionale biocombustibili (PROBIO) predisposto dal Ministero per le politiche agricole e forestali in ottemperanza all'articolo 3, comma 4, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, e in attuazione degli impegni assunti con il protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni gassose, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ad Enti locali territoriali e Istituti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, al fine di sostenere azioni locali per la dimostrazione e la diffusione delle colture energetiche e della produzione di energia da biomassa.
20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 339.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6853 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Nell'ottica del riordino delle funzioni e competenze regionali in materia di agricoltura, entro il 30 novembre 2002, con apposita legge è istituito l'organismo che sostituisce l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), che dalla data di entrata in vigore della legge medesima è soppresso.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'ERSA di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono sciolti.
23. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina, con decorrenza dalla data di scioglimento degli organi amministrativi di cui al comma 22, di un Commissario straordinario per l'ERSA, che dura in carica sino al 30 novembre 2002, con il compito di adottare gli atti necessari all'attività dell'Ente secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.
24. Al Commissario straordinario spetta un'indennità mensile lorda di carica pari a quella attribuita al Presidente dell'ERSA.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un albo cui possono accedere docenti universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, professionisti e, ove ammesso dalla legge, società di professionisti, competenti nelle materie oggetto di consulenza, al fine di affidare consulenze peritali sui contenuti tecnico-scientifici ed economici delle domande di contributo inoltrate alla Direzione centrale attività produttive in materia di innovazione, ricerca e sviluppo, nonché su specifiche problematiche di natura tecnica o economica.
26. Con regolamento sono fissate le modalità di costituzione, tenuta e iscrizione all'albo di cui al comma 25 e le cause d'esclusione dallo stesso, nonché le norme e le condizioni che disciplinano gli incarichi di consulenza.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 46.500 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.62.1.289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7919 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Nell'ambito delle finalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, con i fondi a tal fine assegnati dallo Stato e con risorse proprie integrative di quelle statali, per l'attuazione di azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile.
29. L'attuazione degli interventi previsti dal comma 28 è delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite convenzioni al fine di disciplinare i rapporti e le procedure connessi all'esercizio delle funzioni delegate.
30. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ripartisce tra le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le risorse disponibili, ai sensi del comma 28, in misura proporzionale al totale dei contributi richiesti e ritenuti ammissibili.
31. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.62.2.1609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni presso i quali sono fissate la sede e la segreteria dei Comitati di Distretto, di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, un contributo a fronte delle spese di funzionamento e gestione del Comitato stesso.
33. Per l'anno 2002 il contributo di cui al comma 32 è fissato in 25.000 euro per ogni Comune sede di distretto.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione regionale dell'industria - Servizio degli interventi settoriali, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo può essere concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
35. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.62.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7679 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. 
( ABROGATO )
37. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 36 fanno carico all'unità previsionale di base 12.3.62.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alla spesa autorizzata sul medesimo con la tabella F, approvata con il comma 78.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore degli interventi previsti nei Programmi di sviluppo dei Distretti industriali di cui alla legge regionale 27/1999, secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge medesima.
39. Ad intervento avviato, certificato da apposita dichiarazione, i contributi previsti dal comma 38 possono essere erogati in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7932 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Codroipo un contributo decennale a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l'ammortamento dei mutui da contrarre per lo spostamento dell'elettrodotto ad alta tensione e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della zona artigianale "PICCOLA DI MORO 2" fino all'ammontare annuo massimo di 60.000 euro.
42. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare di cui al comma 41.
43. La domanda per il contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio tecnico regionale, corredata della delibera esecutiva con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
44. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzato il limite di impegno decennale di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, con l'onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8000 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
45. 
( ABROGATO )
(2)
46. 
( ABROGATO )
(3)
47. 
( ABROGATO )
(4)
48. 
( ABROGATO )
(5)
49. 
( ABROGATO )
(6)
50. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.1.450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8913 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 371.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8914 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
53. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, comma 63, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, per far fronte agli oneri derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nella trattazione dei procedimenti in corso già di competenza del soppresso Ente per lo sviluppo dell'artigianato (ESA), è autorizzata la spesa di 504.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8916 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. Ai fini di cui al comma 53 si considerano procedimenti in corso quelli relativi alle domande presentate all'ESA ai sensi della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e dei relativi regolamenti attuativi, entro il 30 settembre 2001.
55. La legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, è abrogata a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
56. I rapporti giuridici e gli obblighi derivanti dall'avvenuta concessione di contributi ai sensi della legge regionale di cui al comma 55 si estinguono alla scadenza prevista dalle norme regionali attualmente in vigore.
57. 
( ABROGATO )
58. In deroga a quanto previsto dai commi 55 e 56 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi integrativi dei contributi già concessi, in misura inferiore a quanto dovuto, ai sensi della abrogata legge regionale 25/1982 e successive modifiche e integrazioni.
59. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzato il limite di impegno decennale di 10.330 euro annui a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di 30.990 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.64.2.488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9154 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per gli oneri connessi alla presentazione della candidatura di Trieste all'EXPO 2007, nonché per la promozione della candidatura stessa sino all'importo massimo di 1.100.000 euro.
61. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di concessione, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 60.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 1.100.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 600.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 14.3.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9079 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
63. L'Amministrazione regionale finanzia, tramite il Comitato regionale del CONI, l'attività istituzionale alle società sportive non professionistiche che hanno sede in regione e che, nei diversi sport di squadra, ancorché con la partecipazione alle gare in modo singolo da parte degli atleti, militano nei campionati di rango più elevato fra quelli rappresentati in regione. Sono considerati i soli campionati che prevedono la partecipazione a competizioni anche in località diverse da quelle della propria sede agonistica.
63 bis.  
( ABROGATO )
63 ter.  
( ABROGATO )
64. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa di 489.310 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.64.1.779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8978 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. 
( ABROGATO )
66. 
( ABROGATO )
(9)
67. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 65 fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9262 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 70, a favore della Società alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, per la copertura dei mutui contratti per la sistemazione interna ed esterna e la realizzazione del centro di accoglienza per i visitatori della Grotta Gigante, sita nel comune di Sgonico, località Grotta Gigante.
69. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui di cui al comma 68 e l'eventuale prestazione di garanzia fideiussoria della Regione. Il finanziamento è concesso all'atto della presentazione della domanda, corredata della deliberazione con la quale si dispone l'assunzione dei mutui e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzato il limite di impegno decennale di 75.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di 225.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9370 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
71. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 69 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum di 50.000 euro all'Agenzia di informazione e accoglienza turistica di Trieste per finanziare un progetto di fattibilità per la realizzazione di un itinerario ciclo-pedonale turistico lungo il tracciato dell'Oleodotto transalpino, limitatamente al tratto carsico, da Basovizza a Visogliano.
73. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 9353 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
74. 
( ABROGATO )
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma di iniziativa comunitaria "EQUAL" - relativa alla collaborazione transnazionale destinata a promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro - di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1260/1999, del 21 giugno 1999, secondo il piano finanziario approvato con l'avviso n. 02/01 del 7 maggio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001.
76. Gli oneri relativi alla prosecuzione dell'intervento sono a carico dell'unità previsionale di base 15.5.43.1.457 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5950 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
77. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 13, comma 50, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, affluiscono all'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1307 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
78. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Le disposizioni di cui al comma 78 sono state notificate alla Commissione dell'Unione europea: i loro effetti restano sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito favorevole dell'esame della Commissione stessa, come previsto dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 3/2002.
2Comma 45 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
3Comma 46 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
4Comma 47 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
5Comma 48 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
6Comma 49 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
7Comma 74 sostituito da art. 8, comma 25, L. R. 13/2002
8Comma 65 sostituito da art. 9, comma 16, L. R. 13/2002
9Comma 66 abrogato da art. 9, comma 17, L. R. 13/2002
10Parole aggiunte al comma 25 da art. 10, comma 2, L. R. 13/2002
11Comma 4 sostituito da art. 11, comma 11, L. R. 13/2002
12Parole sostituite al comma 41 da art. 16, comma 26, L. R. 13/2002
13Parole sostituite al comma 43 da art. 16, comma 27, L. R. 13/2002
14Parole sostituite al comma 72 da art. 6, comma 17, L. R. 23/2002
15Integrata la disciplina del comma 23 da art. 22, comma 1, L. R. 24/2002
16Parole aggiunte al comma 63 da art. 6, comma 62, L. R. 1/2004
17Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 17/2004
18Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 17/2004
19Comma 5 abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 17/2004
20Comma 6 abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 17/2004
21Comma 7 abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 17/2004
22Comma 36 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 4/2005
23Comma 25 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 26/2005
24Comma 57 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
25Comma 74 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
26Integrata la disciplina del comma 63 da art. 8, comma 98, L. R. 2/2006
27Comma 13 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
28Comma 16 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
29Comma 65 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
30Comma 63 sostituito da art. 2, comma 38, L. R. 22/2010
31Comma 63 bis aggiunto da art. 2, comma 38, L. R. 22/2010
32Comma 63 ter aggiunto da art. 2, comma 38, L. R. 22/2010
33Comma 1 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ss), L. R. 10/2012
34Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ss), L. R. 10/2012
35Comma 63 bis abrogato da art. 2, comma 7, L. R. 23/2013
36Comma 63 ter abrogato da art. 2, comma 7, L. R. 23/2013
37Vedi la disciplina transitoria del comma 63, stabilita da art. 2, comma 8, L. R. 23/2013
38Vedi la disciplina transitoria del comma 63, stabilita da art. 2, comma 53, L. R. 27/2014
39Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 26/2015
40Vedi la disciplina transitoria del comma 63, stabilita da art. 4, comma 70, L. R. 34/2015
41Vedi la disciplina transitoria del comma 63, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 14/2017
42Vedi la disciplina transitoria del comma 63, stabilita da art. 2, comma 8, L. R. 31/2017
43Parole aggiunte al comma 63 da art. 2, comma 10, L. R. 31/2017