LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.02 - Tributi
130.01 - Comuni e Province
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.00 - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
210.01 - Agricoltura

Art. 2
 (Variazioni all'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive)
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2002, è determinata nella misura del 3,50 per cento del valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale:
a) dalle piccole e medie imprese e dai liberi professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 446/1997, che presentino i seguenti requisiti:
1) alla data dell'1 gennaio 2002 abbiano la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale nell'ambito del territorio regionale;
2) se costituite in forma di impresa, rientrino per numero di dipendenti, fatturato annuo e totale di bilancio, nei parametri dimensionali di cui alla normativa di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese;
3) alla data dell'1 gennaio 2002 si avvalgano di personale dipendente con una soglia massima di tre dipendenti per i settori dell'industria e dell'artigianato e di due dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti; i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a cinque dipendenti per l'industria e l'artigianato e a tre dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti, con riguardo ai soggetti con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nei comuni o parti di essi rientranti nelle zone omogenee <<B>> e <<C>> dei territori montani come classificate, ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 22 novembre 2000, n. 47;
4) nel corso dell'esercizio finanziario 2002, per i soli liberi professionisti, conseguano un volume di affari non superiore a 120.000 euro;
b) dalle società cooperative tenute all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio regionale.
(2)
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), numero 3), devono intendersi per dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci - lavoratori delle società cooperative. Al pari di tutti i lavoratori in forza all'impresa sulla base di un contratto a tempo determinato, non sono considerati dipendenti coloro che sono assunti in apprendistato o con contratti di formazione e lavoro.
3. I contribuenti di cui al comma 1 sono autorizzati a tener conto della riduzione d'aliquota disposta dal presente articolo ai fini del calcolo e dei conseguenti versamenti degli acconti IRAP relativi al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2002.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei confronti dei contribuenti secondo la regola del "de minimis" stabilita dalla Commissione europea. A tal fine, qualora l'ammontare della differenza tra l'applicazione dell'aliquota ordinaria e quella ridotta stabilita dal comma 1, cumulato con gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell'arco temporale in cui si applica la regola del "de minimis", comporti il superamento della soglia massima ivi prevista, i contribuenti sono tenuti a limitare il beneficio sino alla concorrenza di tale importo.
5. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 per il periodo d'imposta di cui al comma 1, sono tenuti a inoltrare al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi una dichiarazione attestante l'importo del beneficio fruito e gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti secondo la regola del "de minimis", anche ai fini della tenuta della banca dati di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 13, L. R. 23/2002
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 11, L. R. 23/2002
3Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 9, L. R. 23/2002