LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.02 - Tributi
130.01 - Comuni e Province
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.00 - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
210.01 - Agricoltura

Art. 10
 (Norme contabili per gli Enti locali)
1. Il termine del 30 novembre per l'approvazione di variazioni ai bilanci degli Enti locali può essere derogato in presenza di accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge, comunicati dopo tale data, oppure in presenza di accadimenti aventi carattere di eccezionalità e/o urgenza.
2. 
( ABROGATO )
(4)
3. 
( ABROGATO )
(5)
4. 
( ABROGATO )
5. Gli Enti locali che adottano il sistema di contabilità economica con il metodo della partita doppia e che sono tenuti alla compilazione del prospetto di conciliazione previsto dal comma 9 dell'articolo 229 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono adottare, in alternativa al prospetto suindicato, altro idoneo documento dimostrativo degli eventuali risultati differenziali fra il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6. Gli Enti locali, qualora la propria convenzione per il servizio di tesoreria non ne faccia divieto, possono procedere al deposito di parte dei propri fondi presso gli altri istituti bancari e/o assicurativi per realizzare un loro migliore rendimento.
7. Gli Enti locali possono impegnare gli stanziamenti di spesa corrente riferiti al finanziamento di quota parte degli oneri per le consultazioni elettorali previste negli anni successivi all'esercizio finanziario di riferimento.
8. La Regione, qualora disponga di avvalersi delle strutture degli Enti locali per la gestione di procedure di proprie funzioni, prevede nella stessa normativa uno stanziamento per il rimborso delle spese che l'Ente locale sostiene.
9. Il Sindaco, ovvero il Presidente della Provincia, può attribuire la funzione di predisporre il Piano dettagliato degli obiettivi, di cui all'articolo 197 del decreto legislativo 267/2000, e/o la proposta di Piano esecutivo di gestione, di cui all'articolo 169 del decreto legislativo 267/2000, al Direttore generale o ad altro dirigente dell'ente.
10. I commi 37 e 38 dell'articolo 3 della legge regionale 4/2001, vanno interpretati nel senso che il finanziamento regionale previsto dal medesimo articolo 3, commi dal 37 al 46, può essere cumulato con altri interventi contributivi per le opere già inserite nei programmi di cui al comma 40 del citato articolo 3, nel rispetto delle regole dell'esclusione dell'indebito arricchimento da parte del beneficiario.
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 2, comma 7, L. R. 12/2003
2Comma 4 sostituito da art. 2, comma 27, L. R. 12/2006
3Comma 4 abrogato da art. 12, comma 34, lettera a), L. R. 17/2008
4Comma 2 abrogato da art. 14, comma 4, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 50 dell'art. 3, L.R. 4/2001.
5Comma 3 abrogato da art. 14, comma 4, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 51 dell'art. 3, L.R. 4/2001.