LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

CAPO IV
 Modifiche alle leggi regionali 9/1999, 7/2000, 28/2001 e 16/2002
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25
 (Modifica all'articolo 51 della legge regionale 7/2000, concernente la restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)
1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 7/2000, dopo le parole: <<servizio sanitario regionale>> sono inserite le seguenti: <<ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica,>>.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di concessione o delegazione amministrativa già posti in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26
 (Modifiche alla legge regionale 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua)
1.
Dopo l'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28, sono aggiunti i seguenti:
<<Art. 1 bis
 
1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2003, emana un regolamento al fine di disciplinare specifiche portate di rilascio relative alle utilizzazioni su corpi idrici per i quali vi siano particolari esigenze di portate che possono essere fissate in deroga al parametro previsto dal comma 4 dell'articolo 1.
Art. 1 ter
 
1. Al fine di consentire l'efficace applicazione della presente legge, la Regione promuove misure di ammodernamento delle infrastrutture pubbliche irrigue per incentivare la riduzione del consumo d'acqua.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione.>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 1 ter, commi 1 e 2, della legge regionale 28/2001, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 542.000 per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6890 (2.1.210.3.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 61 - Servizio della bonifica e dell'irrigazione - con la denominazione <<Spese per opere pubbliche di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione>> e con lo stanziamento di euro 542.000 per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità previsionali di base del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento ai sottonotati capitoli del documento tecnico per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) UPB 11.5.61.932 - capitolo 6806 - euro 379.700; capitolo 6807 - euro 19.900;
b) UPB 11.5.61.1.375 - capitolo 6841 - euro 92.400;
c) UPB 11.1.61.1.348 - capitolo 6265 - euro 50.000.
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 11/2015