LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

CAPO III
 Controlli
Art. 22
 (Pubblicazione ed esecutività degli atti)
1. Gli atti dei Consorzi sono pubblicati secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.
2. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive trascorso il termine della pubblicazione.
3. Le deliberazioni soggette a controllo diventano esecutive a seguito della deliberazione di approvazione della Giunta regionale. La trasmissione all'Amministrazione regionale per l'approvazione può avvenire nelle more della pubblicazione di cui al comma 1, fatto salvo il tempestivo invio dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.
4. Le deliberazioni non soggette a controllo possono essere dichiarate immediatamente esecutive per motivate ragioni di urgenza con voto espresso dalla maggioranza dei votanti.
Note:
1Articolo sostituito da art. 54, comma 1, L. R. 11/2014
2Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 56, comma 4, L. R. 11/2014
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 5, L. R. 11/2014
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 5, lettera g), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 79, L. R. 45/2017
Art. 23
 (Controlli)
1. Sono soggetti al controllo di legittimità:
a) il bilancio di esercizio;
b) il bilancio di previsione;
c) il piano dei conti di cui all'articolo 3 bis, comma 2;
d) lo Statuto consortile;
e) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne.
(4)
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. Gli atti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono trasmessi contestualmente alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dei Consorzi di bonifica.
6. La Giunta regionale può formulare indirizzi e raccomandazioni nei confronti dei Consorzi:
a) a seguito dell'istruttoria degli atti soggetti al controllo, con le deliberazioni di cui al comma 2;
b) a seguito delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, con deliberazione approvata su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.
(6)
Note:
1Articolo sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 11/2014
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 5, L. R. 11/2014
3Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 7, L. R. 24/2016
4Comma 1 sostituito da art. 3, comma 5, lettera h), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
5Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 5, lettera i), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
6Comma 6 sostituito da art. 3, comma 5, lettera l), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 79, L. R. 45/2017