LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 3 bis
 (Sistema contabile dei Consorzi di bonifica)
1. I Consorzi di bonifica applicano il sistema contabile economico - patrimoniale.
2. I Consorzi di bonifica adottano entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio formulato secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile in quanto compatibili e in osservanza del piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 20.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze, possono essere formulati indirizzi su contenuti aggiuntivi della documentazione del bilancio di esercizio.
4. Per le attività di natura commerciale i Consorzi di bonifica tengono una contabilità separata rispetto a quella redatta per i fini istituzionali.
5. I Consorzi di bonifica adottano, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione che è formato di:
a) il piano delle attività di durata almeno triennale che espone le linee strategiche di sviluppo dell'attività consortile;
b) il conto economico preventivo (budget), di durata almeno triennale;
c) la relazione esplicativa del conto economico preventivo (budget);
d) la relazione del Collegio dei revisori legali.
6. I Consorzi fanno ricorso alla gestione provvisoria del bilancio di previsione secondo i seguenti limiti mensili:
a) quando il bilancio è stato adottato prima dell'inizio dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna posta del budget economico o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento;
b) quando il bilancio non è stato adottato prima dell'inizio dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna posta del budget economico dell'ultimo bilancio di previsione approvato o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 5, lettera f), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente. Per consentire l'applicazione del sistema contabile economico - patrimoniale, il piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico del c. 2 del presente articolo è adottato dall'Associazione Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia entro quattro mesi dall'entrata in vigore della L.R. 44/2017, ed è sottoposto al controllo ai sensi dell'art. 23 della L.R. 28/2002. Decorso, inutilmente, il termine di quattro mesi, il piano dei conti è approvato, entro i successivi tre mesi, con Deliberazione della Giunta regionale, così come stabilito dall'art. 3, cc. 6 e 7, della L.R. 44/2017.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 79, L. R. 45/2017