LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 3
 (Natura giuridica dei Consorzi di bonifica ed equilibrio di bilancio)
1. I Consorzi di bonifica sono costituiti tra i proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica e che sono situati nei singoli comprensori di bonifica. I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici non commerciali e svolgono la loro attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti, con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
1 bis. Per i Consorzi di bonifica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, si applica solo con riferimento all'articolo 11 della legge medesima.
2. I Consorzi di bonifica sono tenuti al perseguimento dell'equilibrio economico - patrimoniale.
2 bis.  
( ABROGATO )
2 ter.  
( ABROGATO )
3. È fatto divieto ai Consorzi di bonifica di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso banche e altre istituzioni finanziarie, a eccezione:
a) dell'anticipazione di cassa nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale;
b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a venti anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, calcolate al netto dei correlati contributi statali e regionali, non superiore al 15 per cento dell’ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 13, L. R. 12/2003
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 32, L. R. 22/2007
3Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 3, comma 19, L. R. 27/2012
4Comma 2 bis aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2014
5Comma 2 ter aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2014
6Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
7Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
8Comma 2 bis abrogato da art. 3, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
9Comma 2 ter abrogato da art. 3, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
10Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 3, comma 5, lettera d), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
11Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 3, comma 5, lettera e), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 79, L. R. 45/2017