LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 22
 (Pubblicazione ed esecutività degli atti)
1. Gli atti dei Consorzi sono pubblicati secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.
2. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive trascorso il termine della pubblicazione.
3. Le deliberazioni soggette a controllo diventano esecutive a seguito della deliberazione di approvazione della Giunta regionale. La trasmissione all'Amministrazione regionale per l'approvazione può avvenire nelle more della pubblicazione di cui al comma 1, fatto salvo il tempestivo invio dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.
4. Le deliberazioni non soggette a controllo possono essere dichiarate immediatamente esecutive per motivate ragioni di urgenza con voto espresso dalla maggioranza dei votanti.
Note:
1Articolo sostituito da art. 54, comma 1, L. R. 11/2014
2Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 56, comma 4, L. R. 11/2014
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 5, L. R. 11/2014
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 5, lettera g), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 79, L. R. 45/2017