LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 2
 (Individuazione del territorio e dei soggetti attuatori delle opere pubbliche)
1. I comprensori di bonifica sono territori di convenienti dimensioni e funzionalità, delimitati dall'Amministrazione regionale tenendo conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'azione pubblica di bonifica, di irrigazione e idraulica.
2. Sul territorio regionale sono individuati comprensori di bonifica i cui perimetri già delimitati possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, di concerto con l'Assessore regionale all'ambiente, sentiti i Comuni interessati.
3. Qualora un Consorzio di bonifica estenda il proprio comprensorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle maggiori spese che il medesimo sostiene per l'esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio incorporato. Il concorso regionale alle spese sostenute nei primi cinque anni di attività, come risultano dai conti consuntivi regolarmente approvati, è pari al 100 per cento delle spese ammissibili per il primo anno ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio successivo in modo che al quinto anno sia limitato al 20 per cento dei costi effettivi di quell'anno.
4. L'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 1 è affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica.
4 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, gli enti pubblici diversi dalla Regione possono affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4 secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 51, commi 1 bis, 6, 7, 8 e 10 quater, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e all' articolo 39 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).
5. Le opere realizzate dai Consorzi in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dai Consorzi di bonifica, ai quali competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo delle opere stesse.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle opere già realizzate dai Consorzi in regime di concessione o di delegazione.
6 bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all' articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 , e della legge 7 luglio 1902, n. 333 , sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in relazione alle opere previste dal presente articolo e alle opere previste dall'articolo 8 sui beni iscritti al demanio idrico regionale o trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e comunque sui corsi d'acqua classificati di classe 4 ai sensi dell' articolo 4, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).
6 ter. I beni di cui al comma 6 bis vengono individuati, d'intesa tra i Consorzi di bonifica e l'Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.
6 quater. 
( ABROGATO )
6 quinquies. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a costituire, modificare o estinguere, in nome e per conto della Regione, diritti di servitù di acquedotto o diritti di servitù comunque connessi con l'esercizio delle proprie finalità istituzionali.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 12, comma 12, L. R. 12/2003
2Comma 6 ter aggiunto da art. 12, comma 12, L. R. 12/2003
3Parole soppresse al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 18/2004
4Comma 6 quater aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 16/2008
5Comma 6 quinquies aggiunto da art. 1, comma 10, L. R. 11/2009
6Derogata la disciplina del comma 6 bis da art. 14, comma 2, L. R. 17/2009
7Integrata la disciplina del comma 6 bis da art. 14, comma 4, L. R. 17/2009
8Integrata la disciplina del comma 6 bis da art. 17, comma 3, L. R. 17/2009
9Integrata la disciplina del comma 6 bis da art. 6, comma 1 bis, L. R. 17/2009
10Comma 6 quater abrogato da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 11/2015
11Comma 6 bis sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 10/2017
12Comma 4 bis aggiunto da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019