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Indice:
L.R. n. 28/2002
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 2 bis
Art. 2 ter
Art. 3
Art. 3 bis
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 16 bis
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 19 bis
CAPO II
Art. 20
Art. 20 bis
Art. 21
CAPO III
Art. 22
Art. 23
CAPO IV
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
CAPO V
Art. 28 ante
Art. 28 ante bis
Art. 28
Leggi regionali
Legge regionale
29 ottobre 2002
, n.
28
Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30/10/2002, N. 044.
Data di entrata in vigore:
14/11/2002
Materia:
210.03
-
Bonifica e riordino fondiario
440.03
-
Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05
-
Acquedotti, acque pubbliche e fognature
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 17
(Collegio dei revisori legali)
(1)
1.
Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dei delegati.
(2)
1 bis.
L'incarico di revisore presso il medesimo Consorzio non può essere conferito per più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computa l'incarico di revisore supplente e l'incarico di revisore effettivo che ha avuto durata inferiore a due anni.
(3)
(5)
2.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.
(4)
Note:
1
Rubrica dell'articolo modificata da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2
Parole sostituite al comma 1 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3
Comma 1 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
4
Parole sostituite al comma 2 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
5
Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 56, comma 3, L. R. 11/2014
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative