LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 12
 (Organi del Consorzio di bonifica)
1. Sono organi del Consorzio di bonifica:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio dei delegati;
c) la Deputazione amministrativa;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei revisori legali.
(1)
2. Gli organi consortili di cui al comma 1 durano in carica cinque anni che, per gli organi di cui alle lettere b), c) e d), decorrono dalla data della prima seduta del Consiglio dei delegati.
2 bis. I poteri del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e del Presidente sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi.
Note:
1Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 47, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Comma 2 sostituito da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3Comma 2 bis aggiunto da art. 47, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014