LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27

Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2002
Materia:
450.03 - Fauna

Art. 4
 (Norma transitoria)
1. In sede di primo esercizio di applicazione della presente legge, le associazioni ornitologiche, per assumere la gestione di cui all'articolo 2, comma 5, ovvero per fruire dei contributi di cui all'articolo 3, devono dimostrare di aver presentato domanda di iscrizione all'Albo regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 10/2003