LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27

Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2002
Materia:
450.03 - Fauna

Art. 2
 (Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni ornitologiche)
1. È istituito presso il Servizio competente in materia faunistica e venatoria l'Albo regionale delle associazioni ornitologiche del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Albo regionale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale.
3. Sono in ogni caso requisiti necessari per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale:
a) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, del perseguimento di una o più delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2;
b) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, che la sede sociale sia ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia.
(1)
4. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce condizione indispensabile per accedere ai contributi di cui alla presente legge, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4.
5. Alle associazioni iscritte all'Albo regionale possono essere affidate in gestione, da parte dei Comuni, le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, nonché tutte le attività collaterali.
Note:
1Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 104, comma 1, L. R. 28/2017