LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27

Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2002
Materia:
450.03 - Fauna

Art. 3
 (Contributi alle associazioni ornitologiche regionali)
1.La Regione concede contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'Albo regionale, per il finanziamento di programmi annuali di attività concernenti le iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2.Le domande di contributo recano in allegato i programmi annuali di attività.
3.I contributi sono destinati prioritariamente alle manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), che si siano svolte per almeno tre anni consecutivi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 24/2006
2Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.