LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2002
Materia:
450.03 - Fauna

Art. 9
 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, l'abilitazione professionale e l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2, comma 1, non sono richieste a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino regolarmente iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno tre anni, nonché a enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino regolarmente in possesso di autorizzazione regionale all'attività di tassidermia.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 3, L. R. 10/2003
2Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.