LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/10/2002
Materia:
450.03 - Fauna

Art. 7
 (Sanzioni)
1. L'esercizio professionale dell'attività di tassidermia in violazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro e con la sospensione dell'autorizzazione per il periodo minimo di un anno.
2. L'esercizio amatoriale della tassidermia in violazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro e con la sospensione dell'autorizzazione per il periodo minimo di cinque anni.
3. Le violazioni di ogni altro obbligo previsto dalla presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione pecuniaria da 250 euro a 500 euro per ogni esemplare di fauna appartenente ad una specie protetta;
b) sanzione pecuniaria da 150 euro a 300 euro per ogni esemplare di fauna appartenente alle specie cacciabili e alle specie provenienti dall'estero di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
c) sanzione pecuniaria da 50 euro a 100 euro per ogni esemplare di fauna appartenente alle specie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e).
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di coloro che detengono esemplari imbalsamati senza l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge.
5. È punita con la revoca dell'autorizzazione la recidiva violazione delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2; il rilascio di una nuova autorizzazione è ammesso a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.