LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2002
Materia:
450.03 - Fauna

Art. 6
 (Adempimenti e obblighi)
1. Il tassidermista annota giornalmente, su apposito registro vidimato presso la Regione, tutti i dati relativi agli animali appartenenti alle specie protette consegnatigli per la preparazione; in particolare indica la specie e la provenienza di ogni esemplare, nonché le generalità della persona che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali ne è venuto in possesso.
2. Il tassidermista inoltre compila apposito modulo in triplice copia, sottoscritto dalla persona che ha consegnato l'animale, contenente, oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui al comma 1. Una copia del suddetto modulo è consegnata al proprietario delle spoglie e una inviata alla Regione entro quarantotto ore dal ricevimento delle spoglie medesime.
3. Su tutte le preparazioni è apposto un contrassegno inamovibile con gli estremi del tassidermista e del laboratorio in cui è avvenuta la lavorazione, nonché, nelle ipotesi di soggetti appartenenti a specie protette, con gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione.
4. La Regione può richiedere la disponibilità dell'animale. Nel caso di disponibilità permanente la Regione rimborsa al detentore le spese di preparazione.
5. Il tassidermista, al quale sia richiesta la prestazione da chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari, deve immediatamente segnalare il caso alla Regione e rifiutare la propria opera.
6. Il tassidermista deve consentire agli agenti della vigilanza venatoria l'ispezione, durante i normali orari di lavoro, dei locali adibiti all'esercizio dell'attività e al deposito degli animali preparati o da preparare.
7. Il tassidermista deve consentire in ogni momento agli incaricati dell'Amministrazione regionale e agli organi e agenti di accertamento di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, al deposito degli animali preparati o da preparare, e del registro di cui al comma 1..
8. È vietata la detenzione di soggetti non provenienti da attività di tassidermia autorizzata, fatta eccezione per i soggetti imbalsamati regolarmente importati dall'estero.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 2, L. R. 10/2003
2Parole sostituite al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
3Parole sostituite al comma 4 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
4Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
6Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.
7Parole sostituite al comma 7 da art. 20, comma 3, L. R. 3/2016 , con effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, della medesima L.R. 3/2016.