LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2002
Materia:
450.03 - Fauna

Art. 4
 (Oggetto dell'attività di tassidermia)
1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, la preparazione tassidermica delle spoglie è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:
a) fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;
b) fauna proveniente dall'estero, purché l'abbattimento o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alle legislazioni vigenti in materia nel Paese d'origine e nel rispetto degli accordi internazionali;
c) fauna domestica;
d) fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati;
e) salvo quanto previsto dall'articolo 5, fauna rinvenuta morta per cause naturali o accidentali.