LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2002
Materia:
450.03 - Fauna

Art. 1
 (Definizione dell'attività)
1. Ai fini della presente legge, per attività di tassidermia si intende l'applicazione, a scopo scientifico, di studio, didattico o amatoriale, di un insieme di tecniche di lavorazione finalizzate alla conservazione dell'aspetto esteriore delle spoglie di animali vertebrati o di altri soggetti appartenenti ad altre specie zoologiche, con esclusione dei trofei non naturalizzati di ungulati, nonché al restauro di fauna già preparata nel rispetto della legislazione in materia.