LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 2002, n. 23

Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Interventi nei settori produttivi)
1. È autorizzato il rimborso anticipato, per complessivi 4.131.655,20 euro, di obbligazioni del Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, acquistate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 130, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, con scadenza originaria al 30 giugno 2004.
2. Le risorse rinvenienti dal rimborso anticipato di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi in favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come da ultimo sostituito dall'articolo 158, comma 2, della legge regionale 2/2002, e modificato dal successivo comma 6, nonché per lo sviluppo e l'implementazione del Portale promozionale del turismo del Friuli Venezia Giulia.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono all'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - la cui classificazione per titolo/categoria <<4.1>> è rettificata in <<5.2>> - con riferimento al capitolo 1308 (5.2.0) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione <<Rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito SpA acquistate ai sensi dell'articolo 130, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, - risorse da destinare al finanziamento degli interventi in favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, nonché allo sviluppo e all'implementazione del Portale del turismo del Friuli Venezia Giulia>> e con lo stanziamento di 4.131.655,20 euro per l'anno 2002.
4. In relazione al disposto di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 3.281.655,20 euro per l'anno 2002 per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 158, comma 2, della legge regionale 2/2002, e modificato dal successivo comma 6, a carico dell'unità previsionale di base 14.2.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9321 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2002.
5. In relazione al disposto di cui al comma 2, a fronte di pari quota delle entrate accertate ai sensi del comma 3, per lo sviluppo e, rispettivamente, per l'implementazione del Portale promozionale del turismo del Friuli Venezia Giulia, sono destinate la spesa di 500.000 euro e, rispettivamente, la spesa di 350.000 euro a valere sulle autorizzazioni disposte nella tabella G, approvata con l'articolo 7, comma 36, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.2.666 - capitolo 180 e, rispettivamente, dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.664 - capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. 
( ABROGATO )
(8)
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti fino al 100 per cento della spesa a favore degli Enti locali e delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) per interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica, nonché per interventi di innovazione tecnologica degli uffici IAT, negli ambiti territoriali in cui operano le società d'area e i consorzi di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.
8. I finanziamenti di cui al comma 7 sono concessi dal Servizio della promozione e della statistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, su presentazione della domanda corredata del progetto preliminare approvato. In sede di prima applicazione le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2002.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento in conto capitale di 200.000 euro alla Promotur SpA per la realizzazione del IV lotto di lavori di ristrutturazione del Palazzo delle Manifestazioni di Arta Terme, detto Kursaal.
10. Il finanziamento di cui al comma 9 è concesso dal Servizio dell'incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, su presentazione della domanda corredata del progetto preliminare approvato.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 sono a carico delle autorizzazioni di spesa disposte nella tabella A2, approvata con l'articolo 1, comma 3, a carico, rispettivamente, dell'unità previsionale di base 14.3.64.2.1302 - capitolo 9040 e dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 - capitolo 9013, a fronte di parte dell'entrata prevista ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e iscritta sulle unità previsionali di base 2.3.743 - capitolo 674, limitatamente all'importo di 1.941.222 euro, e 2.3.837 - capitolo 679 nella tabella A2 medesima.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento "una tantum" alla Promotur SpA per il completamento delle opere e degli impianti previsti nel programma originario per le Universiadi invernali "Tarvisio 2003" nei poli montani della regione.
13. Nell'ambito degli interventi di promozione e di organizzazione delle Universiadi invernali del 2003, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti "una tantum" per le finalità di cui all'articolo 4, comma 55, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e dell'articolo 7, comma 103, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12 e 13 sono a carico delle autorizzazioni di spesa disposte nella tabella A2, approvata con l'articolo 1, comma 3, a carico, rispettivamente, dell'unità previsionale di base 3.4.64.2.2201 - capitolo 8981 e, rispettivamente, dell'unità previsionale di base 3.4.24.2.2202 - capitolo 3384 a fronte di parte dell'entrata prevista ai sensi dell'articolo 22 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e iscritta sull'unità previsionale di base 2.3.837 - capitolo 1803 e, rispettivamente, sull'unità previsionale di base 2.3.1804 - capitolo 1804 nella tabella A2 medesima.
15. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo le parole <<dagli albergatori>> sono inserite le seguenti <<e dalle imprese commerciali e turistiche>>.
16. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 10/1997, come modificato dal comma 15, la denominazione del capitolo 8990 dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.46 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 è modificata con l'inserimento delle parole <<e dalle imprese commerciali e turistiche>> dopo le parole <<dagli albergatori>>.
17. All'articolo 8, comma 72, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, le parole <<Azienda di promozione turistica di Trieste>> sono sostituite dalle parole <<Agenzia di informazione e accoglienza turistica di Trieste>>.
18. In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 72, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 17, nella denominazione del capitolo 9353 dell'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, le parole <<Azienda di promozione turistica di Trieste>> sono sostituite dalle parole <<Agenzia di informazione e accoglienza turistica di Trieste>>.
19. 
( ABROGATO )
20. Per la definizione di situazioni pregresse relativamente a contributi in conto interessi dovuti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, e successive modifiche, è autorizzata la spesa di 4.797,77 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.2.350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7292 (2.1.241.3.07.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 61- Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola - con la denominazione <<Definizione di situazioni pregresse relativamente a contributi in conto interessi dovuti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, e successive modifiche>> e con lo stanziamento di 4.797,77 euro per l'anno 2002.
21. Alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, primo comma, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
<<g) mutui per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole di cui all'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, entro i limiti di spesa di 300.000 euro;>>;
b) all'articolo 5, primo comma, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
<<n) prestiti o mutui per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o la Sezione speciale.>>;
c) all'articolo 6, primo comma, è abrogato il seguente punto:
<<- per quanto attiene al punto g) la normativa di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni;>>.

22. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 100.000 euro per l'anno 2002, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.2.350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6338 (2.1.243.5.10.10) che si istituisce, nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 61 - Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola - con la denominazione <<Contributi pluriennali per promuovere la ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole, con particolare riferimento all'insediamento dei giovani in agricoltura>> e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
23. 
( ABROGATO )
(2)
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane, ai Comuni e loro Consorzi, delle zone definite montane ai sensi della direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, contributi pari all'80 per cento della spesa ammissibile per studi relativi ad interventi di accorpamento fondiario volontario della proprietà, al fine di ridurre la polverizzazione e la frammentazione dei terreni agricoli e stimolare lo sviluppo dell'attività agricola.
25. I contributi di cui al comma 24, costituiti per il 70 per cento da fondi di provenienza statale messi a disposizione della Regione nell'ambito dei programmi interregionali previsti dalla legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per il 30 per cento da fondi regionali messi a disposizione con il presente articolo, sono erogati sulla base della spesa ammissibile determinata secondo disposizioni stabilite dal regolamento di attuazione da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
26. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 24 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 25.
27. Per le finalità previste dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.987,42 euro per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.61.1.1210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 6503 (1.1.154.2.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61, Servizio della bonifica e dell'irrigazione, con la denominazione <<Contributi alle Comunità montane, ai Comuni e loro Consorzi delle zone definite montane per studi relativi ad interventi di accorpamento volontario della proprietà di terreni agricoli>> e con lo stanziamento di 30.987,42 euro per l'anno 2002.
28. 
( ABROGATO )
29. 
( ABROGATO )
30. 
( ABROGATO )
31. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 21 della legge regionale 47/1978, come modificati dal comma 30, si applicano alle domande di contributo presentate ai sensi del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, la cui istruttoria non sia ancora conclusa alla data di entrata in vigore della presente legge.
32. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dal comma 30, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 12.5.62.2.331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 62 - Servizio dello sviluppo industriale - spese d'investimento:
a) capitolo 8030 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione <<Contributi alle piccole e medie imprese per l'affidamento dello studio di fattibilità e la predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni in materia di ricerca e sviluppo>> e con lo stanziamento di 25.000 euro per l'anno 2002;
b) capitolo 8040 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione <<Contributi alle piccole e medie imprese per l'affidamento dello studio di fattibilità e la predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni in materia di ricerca e sviluppo - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32, lettere a) e b), si provvede mediante storno di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base 12.5.62.2.331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli 8020 e, rispettivamente, 8010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
34. Al fine di sostenere la realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale svolte o da svolgersi nel corso dell'anno 2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare i seguenti contributi:
a) 80.000 euro all'ICART (Istituto culturale per l'artigianato) a sostegno della manifestazione "Friuli doc";
b) 45.000 euro all'UNART Servizi Srl di Pordenone a sostegno del "Salone dell'artigianato" di Pordenone;
c) 40.000 euro al Centro servizi Confartigianato Srl di Trieste a sostegno della manifestazione "Artigianato del Nord-Est";
d) 15.000 euro alla CNA - Associazione provinciale di Trieste per la manifestazione "Gesti e sapori";
e) 35.000 euro all'Ente Fiera di Udine per le manifestazioni "Ideanatale" e "SIGLA" (Salone dell'imprenditoria giovanile e del lavoro autonomo).

35. I soggetti di cui al comma 34 presentano domanda, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo o consuntivo di spesa.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 215.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.1.450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 8920 (1.1.163.2.10.23) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - spese correnti - con la denominazione <<Contributi per sostenere la realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale>> e con lo stanziamento di 215.000 euro per l'anno 2002.
37. In considerazione dell'approvazione del Documento unico di programmazione (Docup) per il periodo 2000-2006 relativo alle zone del Friuli Venezia Giulia ammesse agli interventi dell'Obiettivo 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, le somme previste dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, sono destinate al finanziamento di interventi aggiuntivi nell'ambito del Docup medesimo in tutte le aree ammesse anche a titolo di sostegno transitorio.
38. Alle finalità di cui al comma 37 sono destinate altresì le risorse già precedentemente finalizzate dalla Giunta regionale alle aree Obiettivo 2 relative al periodo 1994-1996, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26/1999.
39. Le risorse di cui ai commi 37 e 38 sono attribuite al Fondo speciale per l'Obiettivo 2 di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, come modificato dall'articolo 9, comma 82, della legge regionale 3/2002, ai sensi del comma 2, lettera d), del medesimo articolo 1. La destinazione alle misure e azioni del Docup è definita con provvedimenti della Giunta regionale.
40. All'articolo 4 della legge regionale 26/1999, il comma 3 è abrogato.
41. La somma di 321.640,61 euro derivante dagli interessi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26/1999, maturati al 31 dicembre 2001 e riversati alla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26/1999 affluiscono all'unità previsionale di base 4.3.850 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1462 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. In relazione ai rientri accertati ai sensi del comma 41, in deroga al disposto di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26/1999, per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 321.640,61 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 15.2.62.2.3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8203, il cui stanziamento è elevato di 321.640,61 euro per l'anno 2002 e la cui denominazione è conseguentemente modificata in <<Conferimento al "Fondo speciale Obiettivo 2 2000 - 2006" presso Friulia SpA per il finanziamento di interventi aggiuntivi nell'ambito del Docup Obiettivo 2 2000 - 2006 in tutte le aree ammesse anche a titolo di sostegno transitorio>>.
43. 
( ABROGATO )
44. 
( ABROGATO )
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le risorse per l'attuazione degli interventi in materia di incentivi alle imprese previsti dalla normativa regionale di settore e per le finalità di cui al comma 48 secondo le modalità previste dall'articolo 23 ter della legge regionale 7/1999, come inserito dal comma 44.
46. Per l'acquisizione delle risorse finanziarie statali trasferite alla Regione ai sensi degli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 110/2002 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 è istituita - per memoria - al titolo II - categoria 2.3 - l'unità previsionale di base 2.3.9 denominata <<Assegnazioni vincolate alla concessione di incentivi alle imprese>> con riferimento al capitolo 712 (2.3.2) che si istituisce - per memoria - nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 7 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Acquisizioni di fondi dallo Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di incentivi alle imprese>>.
47. Per le finalità di cui al comma 43, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione Obiettivo n. 17 - programma 17.1 - rubrica n. 7 - spese d'investimento - è istituita l'unità previsionale di base 17.1.7.2.401 con la denominazione <<Incentivi alle imprese>>, con riferimento al capitolo 9610 (2.1.280.3.12.32), che si istituisce - per memoria - nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110>>.
48. Per le finalità di cui al comma 43, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con quote delle risorse di cui al fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 110/2002, ai sensi dell'articolo 23 ter della legge regionale 7/1999, come inserito dal comma 44, gli incentivi di cui:
a) alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modifiche;
b) all'articolo 11, commi 2, lettera b), e 2 bis, del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 598/1994, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 244/1995, convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 341/1995, dall'articolo 54 della legge 488/1999, e dall'articolo 15 della legge 57/2001;
c) all'articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 341/1995;
d) all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 140/1997;
e) all'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

49. Con regolamento sono determinati criteri e modalità per il recepimento delle disposizioni di cui al comma 48 nell'ordinamento regionale. I regolamenti possono prevedere forme di convenzione con i soggetti già incaricati dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 48 o con soggetti diversi, e l'istituzione di comitati cui delegare l'attività di competenza di organi dell'Amministrazione regionale, al fine di razionalizzare e snellire le procedure relative all'attuazione degli interventi.
49 bis. 
( ABROGATO )
50. In relazione al disposto di cui agli articoli 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2, del decreto legislativo 110/2002, la Regione subentra allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche, comprese le convenzioni in essere con le banche convenzionate.
51. 
( ABROGATO )
(4)
52. 
( ABROGATO )
(5)
53. 
( ABROGATO )
(6)
54. 
( ABROGATO )
(7)
55. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Le disposizioni del comma 21 sono state notificate alla Commissione dell'Unione europea ed i loro effetti sono sospesi fino alla data della pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione stessa, come previsto dall'art. 9 della medesima L.R. 23/2002.
2Comma 23 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
3Comma 49 bis aggiunto da art. 6, comma 40, L. R. 1/2004
4Comma 51 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
5Comma 52 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
6Comma 53 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
7Comma 54 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
8Comma 6 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
9Integrata la disciplina del comma 12 da art. 8, comma 143, L. R. 2/2006
10Integrata la disciplina del comma 7 da art. 6, comma 96, L. R. 12/2006
11Comma 43 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
12Comma 44 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
13Integrata la disciplina del comma 13 da art. 8, comma 143, L. R. 2/2006 nel testo modificato da art. 3, comma 76, lettera a), L. R. 17/2008
14Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 48, stabilita da art. 2, comma 68, lettera d quater), L. R. 24/2009
15Vedi la disciplina transitoria del comma 49, stabilita da art. 2, comma 101, L. R. 24/2009
16Comma 28 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
17Comma 29 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
18Comma 19 abrogato da art. 105, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
19Integrata la disciplina della lettera a) del comma 48 da art. 2, comma 7, L. R. 25/2016
20Comma 30 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
21Comma 49 bis abrogato da art. 96, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021