LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 22

Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/2002
Materia:
320.06 - Veterinaria
210.04 - Zootecnia

Art. 1 bis.1
 (Aiuti per contrastare la diffusione del bostrico)
1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di contrastare l'eccezionale diffusione del bostrico, aggravata anche dalle perduranti conseguenze causate dalla calamità naturale della tempesta Vaia, possono essere concessi aiuti, anche forfettari a favore di proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, diretti a ripristinare le foreste danneggiate dall'agente patogeno.
2. Le imprese forestali che operano come soggetti delegati dai proprietari devono essere iscritte nell'elenco di cui all' articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
3.  
( ABROGATO )
(5)
4. I criteri e le modalità per la concessione degli aiuti ai beneficiari di cui al comma 1 sono stabiliti con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato. Il bando stabilisce altresì le modalità e le condizioni per la concessione degli aiuti ai comuni singoli o associati che, in armonia con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), nel caso di terreni silenti, si sostituiscono ai proprietari con forme di sostituzione diretta al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche.
5. Qualora gli indennizzi siano individuati, ai sensi dell' articolo 12, comma 2, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), tra le misure di aiuto rientranti nel "Programma Anticrisi COVID-19" alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a1 sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti, per il periodo di validità del Quadro temporaneo, con deliberazione della Giunta regionale in alternativa al regolamento di cui al comma 4.
5 bis. Qualora gli indennizzi siano individuati, ai sensi dell' articolo 12, comma 2 ter, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), tra le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti, per il periodo di validità del Quadro temporaneo, con deliberazione della Giunta regionale in alternativa al regolamento di cui al comma 4.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 59, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 61, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4Comma 1 sostituito da art. 3, comma 61, lettera b), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
5Comma 3 abrogato da art. 3, comma 61, lettera c), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
6Comma 4 sostituito da art. 3, comma 61, lettera d), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.