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Legge regionale 13 agosto 2002, n. 21

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2002
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 7
 (Rilascio dell'autorizzazione)
1. L'istanza di autorizzazione all'uso del marchio viene presentata all'ERSA che, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, effettua l'istruttoria e trasmette gli atti al Comitato direttivo della certificazione.
2. Il Comitato, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, decide in ordine all'istanza.
3. Avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, il richiedente può proporre ricorso al Comitato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento del ricorso, il Comitato assume il provvedimento definitivo.