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Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 21

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2002
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 4
 (Comitato direttivo della certificazione)
1. Presso l'ERSA è istituito un Comitato direttivo della certificazione, quale organo tecnico deputato a garantire la buona esecuzione dell'attività di certificazione ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45011 (Criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti).
2. Il Comitato è presieduto dal Direttore generale dell'ERSA o suo delegato.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Direttore generale dell'ERSA, d'intesa con il Direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse rurali. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Con il medesimo provvedimento sono determinate la composizione del Comitato e le modalità di funzionamento dello stesso.
4. I compensi dei componenti esterni del Comitato sono stabiliti ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e sono erogati dall'ERSA.
5. I componenti del Comitato, in un numero massimo di otto, durano in carica tre anni e possono essere confermati, una volta sola, per la medesima durata.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 31, L. R. 11/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 33, L. R. 11/2011